Statuto Approvato dall’Assemblea Regionale UNPLI Abruzzo del 4 Luglio 2020
Titolo I – COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1 – COSTITUZIONE
1.1 Il “Comitato Regionale della Regione Abruzzo dell’UNIONE NAZIONALE DELLE PRO LOCO D’ITALIA”, costituito con atto pubblico in data 01/12/1991 n. 2793/763 di repertorio Dr. Proc. Simonetta De Berardinis, notaio in Catignano (PE), registrato a Pescara il 17/12/1991 al n. 5095 serie 1, riunisce le Pro Loco aderenti all’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia aventi sede nella Regione Abruzzo ed è contraddistinto dalla denominazione UNPLI Abruzzo.
1.2 L’UNPLI Abruzzo è articolazione periferica a livello regionale dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, di cui rispetta lo Statuto nella sua interezza, riconoscendone la natura vincolante.
1.3 L’UNPLI Abruzzo è un’associazione apartitica ed indipendente da qualsiasi ideologia, dotata di autonomia patrimoniale.
1.4 L’UNPLI Abruzzo ha sede legale in Teramo e può istituire una o più sedi operative. L’eventuale trasferimento della sede legale all’interno del territorio del medesimo Comune non comporta modifica statuaria, fermo restando l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento dell’indirizzo della sede legale dell’Associazione, nonché l’istituzione e il trasferimento delle eventuali sedi secondarie, spettano al Consiglio Regionale.
1.5 Il logo ed emblema ufficiale dell’UNPLI Abruzzo è costituito dal logo ufficiale dell’UNPLI.
1.6 il logo dell’UNPLI, la denominazione Unione Nazionale Pro Loco d’Italia e il suo acronimo UNPLI, essendo di esclusiva titolarità dell’UNPLI, potranno essere utilizzati dall’UNPLI-Abruzzo, dalle sue Articolazioni periferiche e dalle Pro Loco associate. L’Unpli potrà concedere a terzi l’uso del logo e dell’acronimo UNPLI per le finalità istituzionali di cui al presente Statuto.
1.7 L’UNPLI Abruzzo ha il compito di:
a) rappresentare gli interessi delle Pro Loco associate davanti alle istituzioni pubbliche e private a livello periferico;
b) fungere da struttura di coordinamento, attraverso l’attivazione sul territorio regionale di un efficiente servizio di segreteria;
c) attivare servizi di consulenza, promozione ed assistenza per le Pro Loco associate.
Art. 2 – OGGETTO SOCIALE
2.1 L’UNPLI Abruzzo non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in campo culturale,, ambientale, turistico, ecologico, naturalistico, enogastronomico, sociale e nell’ambito della solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili secondo gli indirizzi normativi dello Stato Italiano e della Comunità Europea.
2.2 L’UNPLI Abruzzo coopera con le Istituzioni, con l’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia e con gli altri Comitati Regionali UNPLI per la promozione e la valorizzazione dell’Italia e della Regione Abruzzo in particolare, in campo turistico, culturale, ambientale, ecologico, naturalistico, enogastronomico, sportivo e sociale, nell’ambito della solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili.
2.3 In quanto Comitato Regionale ai sensi dello Statuto dell’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia, l’UNPLI Abruzzo ha il compito di:
a) rappresentare gli interessi delle Pro Loco associate nei confronti degli Organi istituzionali e di tutti gli enti pubblici e privati che operano a livello regionale e sub-regionale;
b) fungere da struttura di coordinamento delle Pro Loco associate e delle loro attività, attivando un efficiente servizio di segreteria ed eventualmente avvalendosi anche delle strutture periferiche;
c) attivare servizi di consulenza, promozione ed assistenza per le Pro Loco, anche tramite propri mezzi di stampa ed informatici;
d) svolgere attività di promozione, studio, analisi, ricerca e consulenza tecnico-scientifica nelle materie e nei settori oggetto dei propri scopi istituzionali;
e) la formazione di dirigenti, associati ed operatori dell’UNPLI nei settori della gestione amministrativa ed economico-finanziaria e della programmazione di attività solidali, culturali, turistiche e ricreative;
f) la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie;
g) svolgere attività di informazione, di accoglienza turistica, dotarsi di qualsiasi struttura per realizzare i propri scopi in tutti i campi di cui all’oggetto sociale.
2.4 L’UNPLI Abruzzo persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
− interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
− interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117);
− organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, enogastronomiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
− organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera k) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
− servizi strumentali agli enti del Terzo settore associati (ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).
2.5 Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall’UNPLI Abruzzo in favore degli associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2.6 L’UNPLI Abruzzo inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. La loro individuazione potrà essere operata con delibera del Consiglio Regionale. Nel caso l’Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Regionale dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di Bilancio ai sensi dell’art. 13, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2.7 L’UNPLI Abruzzo può esercitare l’attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall’art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L’attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
Art. 3 – ASSOCIATI: ACQUISIZIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA. DIRITTI E DOVERI
3.1 Possono essere soci dell’UNPLI Abruzzo tutte le Pro Loco della stessa regione regolarmente associate all’Unione Nazionale Pro loco d’Italia e costituite nel rispetto delle leggi vigenti in materia di associazioni di promozione sociale, nonché delle norme del presente Statuto e delle norme statutarie e regolamentari dell’UNPLI. Possono altresì acquisire la qualifica di socio le Pro Loco della Regione non riconosciute quali Associazione di promozione sociale, purché costituite nel rispetto delle leggi vigenti e delle norme del presente Statuto e delle norme statutarie e Regolamentari dell’UNPLI, che non abbiano scopo di lucro e a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti all’ UNPLI Abruzzo.
3.2 La Pro Loco che intende aderire all’UNPLI Abruzzo contestualmente all’iscrizione all’UNPLI nazionale, deve inoltrare formale richiesta scritta, allegando copia del proprio Statuto all’UNPLI Abruzzo, il quale accertati i requisiti inderogabili di cui al presente articolo, entro 60 (sessanta) giorni provvede all’iscrizione nel registro dei soci. L’iscrizione o il diniego motivato da parte del Comitato Regionale viene comunicato alla Pro Loco entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni.
3.3 Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 3.2 o in caso di diniego motivato, la Pro Loco, entro 60 (sessanta) giorni può presentare ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri che decide in maniera definitiva nei termini previsti dal Regolamento.
3.4 La Pro Loco iscritta è tenuta al versamento della quota associativa annua stabilita dal Consiglio Nazionale. Tale quota può essere maggiorata dall’ UNPLI Abruzzo per le proprie esigenze funzionali, fermo restando che la quota nazionale stabilita deve essere integralmente e immediatamente versata nei tempi e nei modi fissati dal Consiglio Nazionale dell’UNPLI.
3.5 La quota associativa non è trasmissibile, non è rivalutabile e non è frazionabile.
3.6 Ogni associato ha pari diritto di voto, in ossequio al principio del voto singolo.
3.7 Non sono ammessi soci temporanei. L’adesione della Pro Loco ad altre reti associative concorrenti o comunque aventi scopi e/o finalità analoghi a quelli dell’UNPLI non è consentita, a pena di esclusione.
3.8 Alle Assemblee hanno diritto di voto le Pro Loco iscritte nei libri sociali da almeno tre mesi.
3.9 Gli Associati hanno altresì il diritto di:
a) ricevere annualmente la tessera associativa dell’UNPLI e fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente connessi;
b) partecipare a tutte le attività ed iniziative promosse dall’UNPLI;
c) avere puntuale informazione sull’attività dell’UNPLI Abruzzo nei limiti e con le modalità previste dalle leggi e dal presente Statuto;
d) svolgere, su delega dell’UNPLI Abruzzo, attività di programmazione e di organizzazione.
3.10 Previa richiesta scritta al Presidente Regionale, che ne consente la visione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta, i soci tramite delegato hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all’art. 15 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, costituiti da:
− Bilancio di esercizio di cui all’art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
− Bilancio sociale di cui all’art 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
− libro degli associati;
− libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
− libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, dell’Organo di controllo e degli altri organi sociali;
− libro inventario tenuto dalla Segreteria Regionale secondo quanto previsto nell’art. 20, comma 4 del presente Statuto;
− registro dei volontari di cui all’art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
L’accesso ai già menzionati libri potrà avvenire presso la sede regionale, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d’ufficio indicati dal Segretario regionale.
I Soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall’UNPLI Abruzzo in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l’esercizio del controllo, In ogni caso, l’UNPLI Abruzzo potrà richiedere al Socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali. In nessun caso è ammessa la riproduzione in qualunque forma e il rilascio di copia cartacea o in formato digitale di parte e/o di tutti i documenti esaminati.
3.11 I soci hanno il dovere:
a) di osservare integralmente le norme statutarie, regolamentari e del Codice etico e quanto deliberato dagli organi centrali, dagli organismi ausiliari e dagli organi periferici dell’UNPLI;
b) di versare la quota sociale, nei termini e nelle modalità deliberati dal Consiglio Nazionale e dall’UNPLI Abruzzo;
c) versare eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea;
d) perseguire gli scopi sociali nei modi stabiliti dall’Assemblea e dal Consiglio Regionale di UNPLI Abruzzo;
e) tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale.
I Soci sono tenuti a comunicare all’UNPLI Abruzzo, che ne curerà la trasmissione alla Giunta Esecutiva Nazionale, le eventuali variazioni al proprio Statuto, entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione; la Giunta Esecutiva Nazionale potrà, ove ritenuto necessario per il rispetto delle norme e dei principi sanciti nello Statuto, richiedere al Socio ulteriori modifiche.
3.12 La qualifica di socio si perde per:
a) recesso dall’UNPLI, formalizzato per iscritto;
b) estinzione giuridica della Pro Loco;
c) esclusione dall’UNPLI per accertate violazioni dello Statuto;
d) decadenza per la perdita o il mancato possesso dei requisiti di legge e delle norme statutarie.
3.13 L’esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Nazionale UNPLI e dall’UNPLI Abruzzo.
3.14 Lo scioglimento di una Pro Loco è accertato dal Consiglio Regionale dell’UNPLI Abruzzo, che ne dà comunicazione scritta alla Giunta Esecutiva Nazionale entro il termine di 30 (trenta) giorni.
3.15 Il mancato versamento di due quote consecutive determina la decadenza dall’UNPLI, previa deliberazione del Consiglio Regionale, il quale ne dà comunicazione scritta alla Giunta Esecutiva Nazionale entro il termine di 30 (trenta) giorni. I soci morosi per conservare l’anzianità di affiliazione all’UNPLI sono tenuti al versamento delle quote pregresse non pagate.
3.16 Il provvedimento disciplinare di esclusione di una Pro Loco, viene proposto con parere motivato dal Comitato Regionale dell’UNPLI Abruzzo ed è adottato dalla Giunta Esecutiva nazionale con deliberazione motivata, a seguito di constatate violazioni delle norme statutarie, regolamentari e del Codice etico o di direttive e/o delibere degli Organi centrali, degli Organismi ausiliari e degli Organi centrali e periferici dell’UNPLI Abruzzo o in caso di svolgimento di attività contrarie agli interessi dell’UNPLI Nazionale e/o dell’UNPLI Abruzzo o che, in qualunque modo, arrechino o possano arrecare danni, anche morali, all’UNPLI. Il provvedimento di esclusione viene comunicato alla Pro Loco interessata entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni. Avverso tale deliberazione motivata di esclusione, la Pro Loco può, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione presentare ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri che decide in maniera definitiva, nei termini previsti dal Regolamento.
Titolo II – STRUTTURA CENTRALE
Art. 4 – ORGANI CENTRALI
4.1 Gli Organi centrali dell’UNPLI Abruzzo sono:
a) l’Assemblea Regionale;
b) il Consiglio Regionale;
c) la Giunta Esecutiva, se istituita;
d) il Presidente Regionale;
e) il Collegio Regionale dei Probiviri;
f) l’Organo di controllo, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
g) Il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
4.2 Salvo diversa previsione di legge, tutte le cariche elettive all’interno dell’UNPLI Abruzzo hanno la durata di quattro anni ed allo scadere del quadriennio devono essere rinnovate, anche se la carica è stata acquisita nel corso del quadriennio stesso.
Art. 5 – ORGANISMI AUSILIARI
5.1 Gli Organismi ausiliari sono strumenti che l’UNPLI Abruzzo può istituire per la migliore
realizzazione dei propri fini. Essi sono:
a) i Commissari ad acta;
b) le Commissioni;
c) i Dipartimenti;
d) le Cariche onorarie.
Titolo III – STRUTTURA PERIFERICA
Art. 6 – ARTICOLAZIONI PERIFERICHE
6.1 Le articolazioni periferiche dell’UNPLI Abruzzo che possono essere istituite sono:
a) i Comitati Provinciali;
b) i Consorzi, i Comprensori, i Bacini di Pro Loco;
c) altro tipo di strutture periferiche, purché non in contrasto con le disposizioni dello Statuto Nazionale e Regionale e degli Statuti degli Organi Periferici di cui al presente art. 6.1 a) e b).
6.2 I Comitati Provinciali e le altre strutture periferiche, là dove istituiti, dipendono tutti gerarchicamente dall’UNPLI Abruzzo.
6.3 Tutte le Articolazioni periferiche sono tenute all’osservanza del precedente articolo 4.2, nonché delle norme statutarie dell’UNPLI Nazionale e di quelle del presente Statuto a cui devono uniformare la propria normativa interna.
6.4 Le Pro Loco associate e le strutture periferiche sono tenute alla puntuale osservanza di tutti gli atti deliberativi dell’UNPLI Abruzzo.
6.5 Tutte le articolazioni periferiche dell’Unpli Abruzzo, di cui al presente art. 6.1 a) e b), hanno propria autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e patrimoniale e rispondono delle obbligazioni assunte secondo le norme di legge. L’UNPLI espressamente declina ogni responsabilità in merito a obbligazioni assunte a qualunque titolo da tutti gli Organi Periferici di cui al presente art. 6.1.
Art. 7 – ADEMPIMENTI
7.1 L’UNPLI Abruzzo invia all’UNPLI Nazionale, in tempi congrui, copia:
a) della convocazione di ogni Assemblea Regionale;
b) del verbale dell’Assemblea Regionale;
c) del bilancio di previsione;
d) del bilancio consuntivo annuale costituito dalla situazione patrimoniale e dal conto economico;
e) dello Statuto Regionale e dei Regolamenti Regionali, e delle modifiche che vi vengono apportate.
f) di ogni altra documentazione richiesta dall’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia. 7.2 La documentazione su citata deve essere inviata, altresì, dalle eventuali strutture sub-regionali all’UNPLI Abruzzo.
7.2 In caso di inosservanza degli adempimenti previsti nel precedente punto 7.1, il Consiglio Regionale adotta i provvedimenti disciplinari consistenti in:
− diffida scritta;
− commissariamento.
Titolo IV – ORGANI CENTRALI REGIONALI
Art. 8 – ASSEMBLEA REGIONALE
8.1 L’Assemblea Regionale determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici dell’UNPLI Abruzzo, in accordo con quelli determinati dall’Assemblea Nazionale e dal Consiglio Nazionale.
8.2 Le decisioni dell’Assemblea Regionale sono vincolanti per tutti gli associati e per tutte le strutture dell’UNPLI Abruzzo.
8.3 L’Assemblea Regionale può essere sia ordinaria che straordinaria.
8.4 È di competenza dell’Assemblea Regionale:
a) approvare le linee programmatiche dell’UNPLI Abruzzo;
b) discutere sui temi proposti dal Consiglio Nazionale e comunicati ai Comitati Regionali;
c) eleggere e revocare il Presidente Regionale;
d) eleggere i componenti del Consiglio Regionale;
e) eleggere i componenti della Giunta Esecutiva Regionale, fra i quali il Vicepresidente, e di revocarli nei modi previsti dall’art. 118 del presente Statuto;
f) eleggere i componenti del Collegio Regionale dei Probiviri;
g) eleggere i componenti dell’Organo di controllo, ove tale nomina sia ritenuta opportuna e quando sia obbligatoria ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
h) nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
i) eleggere i propri rappresentanti alle Assemblee Nazionali e agli Organi Nazionali;
j) deliberare la eventuale istituzione delle articolazioni periferiche di cui all’art. 6 del presente Statuto, determinandone le caratteristiche funzionali e organizzative attraverso uno specifico Regolamento;
k) approvare le modifiche statutarie proposte;
l) approvare e modificare i regolamenti di cui all’art. 25.3 dello Statuto;
m) decidere l’eventuale scioglimento e liquidazione dell’UNPLI Abruzzo, disponendo circa la destinazione del patrimonio e la nomina dei Commissari liquidatori;
n) approvare il Bilancio di esercizio, con le modalità previste dall’art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
o) approvare il Bilancio sociale, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
p) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
q) approvare l’eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
r) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
s) deliberare sulle altre materie eventualmente all’ordine del giorno.
8.5 Nelle ipotesi in cui l’UNPLI Abruzzo abbia un numero di associati non inferiori a 500 (cinquecento), le competenze di cui al presente art. 8.4 lett. e), n) e o) possono essere delegate al Consiglio Regionale.
8.6 L’Assemblea Regionale è costituita dai rappresentanti di tutte le Pro Loco associate, i quali hanno diritto di voto secondo quanto previsto nello Statuto Nazionale e nel Regolamento. All’Assemblea Regionale possono assistere tutte le Pro Loco regolarmente iscritte all’UNPLI.
8.7 L’Assemblea Regionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno per approvare il Bilancio di esercizio e, qualora sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il Bilancio sociale, salvo le ipotesi di cui al presente art. 8.5. Si riunisce in forma elettiva ordinariamente ogni quadriennio per la elezione degli Organi Regionali e dei Consiglieri Nazionali e dei Delegati all’Assemblea Nazionale, nelle ipotesi previste dallo Statuto dell’UNPLI Nazionale.
8.8 L’Assemblea Regionale si riunisce in via straordinaria su deliberazione del Consiglio Regionale o su deliberazione motivata di almeno 1/10 (un decimo) delle Pro Loco associate.
8.9 Nell’Assemblea Regionale ciascuna Pro Loco dispone di un solo voto, espresso dal Presidente o suo rappresentante; non sono ammesse deleghe ad altra associata.
8.10 L’Assemblea Regionale, salvo diversa disposizione del presente Statuto, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio e per delega, della metà più uno dei rappresentanti di tutte le Pro Loco associate aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione con almeno 20 (venti) Pro Loco presenti aventi diritto di voto.
8.11 Salvo diversa disposizione di legge o del presente Statuto, le decisioni dell’Assemblea sono valide a maggioranza dei voti espressi dai presenti, senza tenere conto del numero degli astenuti.
Art. 9 – CONSIGLIO REGIONALE
9.1 Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente Regionale e Vicepresidente eletti e dai Consiglieri eletti dall’Assemblea Regionale, nel rispetto di una rappresentanza complessivamente equilibrata della realtà territoriale e secondo le norme del Regolamento di cui all’art. 25.3 del presente Statuto. Ai componenti del Consiglio Regionale si applicano le disposizioni di cui all’art. 2382 del Codice civile.
9.2 Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente Regionale. Tutte le convocazioni sono effettuate per scritto ed inviate personalmente, a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata, a tutti gli aventi diritto a partecipare e debbono contenere obbligatoriamente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora stabilita per la riunione, sia della prima che della seconda convocazione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, sino a 48 (quarantotto) ore prima della data della riunione.
9.3 Il Consiglio Regionale si riunisce di norma almeno quattro volte all’anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. In quest’ultimo caso la riunione deve aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa.
9.4 La riunione del Consiglio Regionale è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, in seconda convocazione, da tenersi almeno 1 (un) ora dopo, con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.
9.5 Salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Regionale sono valide a maggioranza dei voti espressi dai presenti, senza tenere conto del numero degli astenuti. Tutte le votazioni vengono effettuate con voto palese, salvo le ipotesi di voto segreto previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
9.6 Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Regionale possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito Regolamento, a condizione che:
− sia consentito al Presidente Regionale di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell’adunanza, la constatazione e la proclamazione dei risultati della votazione;
− sia consentito al Segretario Regionale o al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
− sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
È esclusa la riunione o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Regionale attraverso strumenti di comunicazione a distanza in tutte le riunioni in cui nell’ordine del giorno siano inseriti argomenti per i quali è previsto il voto a scrutinio segreto.
9.7 Di ogni seduta del Consiglio Regionale è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale che verrà depositato nella sede sociale e trasmesso ai Consiglieri Regionali, ai componenti la Giunta Esecutiva, se prevista, ai Presidenti dei Comitati Provinciali, ai componenti dell’Organo di controllo, se previsto, ed ai componenti il Collegio Regionale dei Probiviri.
9.8 Alle riunioni del Consiglio Regionale sono invitati a partecipare senza diritto di voto i Consiglieri Nazionali e gli eventuali Componenti della Giunta Esecutiva Nazionale residenti nel territorio della Regione.
Art. 10 – FUNZIONI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO REGIONALE
10.1Il Consiglio Regionale ha in via esclusiva funzioni di indirizzo e di controllo sull’intera Associazione che esercita attraverso i seguenti compiti:
a) indice l’Assemblea Regionale ordinaria e straordinaria, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni determinandone l’ordine del giorno;
b) delibera l’attuazione delle direttive per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Assemblea Nazionale e dall’Assemblea Regionale sviluppandone la relativa programmazione;
c) determina le linee d’azione che si impongono per nuove esigenze tra un’Assemblea Regionale e l’altra;
d) approva i Regolamenti, ad eccezione di quelli riservati alla competenza dell’Assemblea;
e) delibera le iniziative di intervento e i comportamenti necessari su tematiche e avvenimenti della regione che vengono, in qualche modo, ad interessare le attività delle Pro Loco presso le parti politiche, sociali ed eventualmente presso l’opinione pubblica;
f) propone all’approvazione dell’Assemblea Regionale:
− i regolamenti di competenza dell’Assemblea;
− le modifiche statutarie;
− l’eventuale scioglimento e liquidazione dell’UNPLI Abruzzo;
g) determina l’entità della quota associativa annuale di competenza dell’UNPLI Abruzzo;
h) provvede all’iscrizione nel registro dei soci delle nuove Pro Loco associate;
i) nomina la Commissione Verifica Poteri, su proposta del Presidente Regionale;
j) propone la decadenza del Presidente Regionale, nelle ipotesi di cui al successivo art. 12.6 del presente Statuto;
k) delibera, previa diffida, il commissariamento degli organi direttivi delle articolazioni periferiche o delle Pro Loco associate, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, in caso di violazione degli obblighi sanciti dal presente Statuto;
l) adotta nei confronti degli organi direttivi delle articolazioni periferiche o delle Pro Loco associate, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti e secondo la gravità della inadempienza, i provvedimenti disciplinari consistenti in:
− diffida scritta;
− commissariamento.
Contro tutte le sanzioni è ammesso il ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri, secondo le modalità e i tempi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento, pena la inefficacia del ricorso stesso;
m) delibera la decadenza delle Pro Loco nel caso di mancato versamento di due quote consecutive, dando comunicazione scritta alla Giunta Esecutiva Nazionale entro il termine di 30 (trenta) giorni;
n) surroga, nelle ipotesi di dimissioni, decadenza o esclusione i propri componenti con i primi dei non eletti, fino ad un massimo della metà dei consiglieri. Nel caso la surroga riguardi la metà più uno dei componenti, l’intero Consiglio Regionale decade ed il Presidente Regionale convoca l’Assemblea straordinaria elettiva per il suo rinnovo;
o) istituisce eventuali Commissioni di cui al successivo art. 16;
p) stabilisce l’eventuale tipo di rimborsi spese del Segretario Regionale o dei componenti del Consiglio o di altri organi;
q) predispone, su proposta del Segretario Regionale, il Bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, salvo l’ipotesi di cui all’art. 8.5 del presente Statuto;
r) approva su proposta del Segretario Regionale il documento di programmazione economica;
s) predispone, su proposta del Segretario Regionale, il Bilancio sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, salvo l’ipotesi di cui all’art. 8.5 del Presente Statuto;
t) documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle istituzionali di interesse generale, con le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
u) approva, nell’ipotesi di cui all’art. 8.5 del presente Statuto, il Bilancio di esercizio con le modalità previste dall’art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
v) approva, nell’ipotesi di cui all’art. 8.5 del Presente Statuto, il Bilancio sociale, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Art.11 – LA GIUNTA ESECUTIVA
11.1 Alla Giunta Esecutiva Regionale spettano funzioni operative di ordinaria e straordinaria amministrazione che esercita attraverso i seguenti compiti:
a) dare attuazione alle deliberazioni dell’Assemblea Regionale e del Consiglio Regionale;
b) in caso di necessità ed urgenza, adottare con efficacia immediata le delibere di competenza del Consiglio Regionale, sottoponendo le stesse a ratifica del Consiglio
Regionale nella prima riunione convocata;
c) deliberare le iniziative di intervento e i comportamenti necessari su tematiche e avvenimenti della regione che vengono, in qualche modo, ad interessare le attività delle Pro Loco presso le parti politiche, sociali ed eventualmente presso l’opinione pubblica;
d) proporre la documentazione di programmazione economica e il Bilancio di esercizio, redatto dal Segretario Regionale, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Regionale;
e) proporre il Bilancio sociale, redatto dal Segretario Regionale, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Regionale, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
f) assistere ed affiancare il Presidente Regionale nello svolgimento delle sue funzioni;
g) su proposta del Presidente Regionale affidare specifiche deleghe operative ai propri componenti;
h) istituire eventuali Dipartimenti di cui al successivo art. 17 del presente Statuto;
i) assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta percento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.
11.2 La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente dell’UNPLI Abruzzo, che la presiede, dal Vicepresidente e da altri componenti fino al raggiungimento di un numero complessivo non superiore alla metà dei componenti il Consiglio Regionale.
11.3 La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente Regionale. Tutte le convocazioni sono effettuate per iscritto ed inviate personalmente, a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata, a tutti gli aventi diritto a partecipare e debbono contenere obbligatoriamente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora stabilita per la riunione; nei casi di urgenza sono consentite convocazioni, sino a 12 (dodici) ore prima della data della riunione.
11.4 La Giunta Esecutiva di norma si riunisce ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente Regionale o la metà dei suoi componenti lo ritenga necessario.
11.5 La riunione della Giunta Esecutiva è valida con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
11.6 I verbali delle riunioni della Giunta Esecutiva sono resi sempre disponibili ai Consiglieri Regionali ed a tutti i componenti degli Organi regionali in carica.
11.7 Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti della Giunta Esecutiva possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti
di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito Regolamento, a condizione che:
− sia consentito al Presidente Regionale di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell’adunanza, la constatazione e la proclamazione dei risultati della votazione;
−sia consentito al Segretario Regionale o al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
− sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
È esclusa la riunione o la partecipazione dei singoli componenti della Giunta Esecutiva attraverso strumenti di comunicazione a distanza in tutte le riunioni in cui nell’ordine del giorno siano inseriti argomenti per i quali è previsto il voto a scrutinio segreto.
11.8 L’Assemblea Regionale, su proposta motivata del Presidente Regionale o con deliberazione del consiglio regionale approvata da almeno due terzi dei suoi componenti e motivata da gravi inadempienze, può sfiduciare e dichiarare decaduti uno o più componenti la Giunta Esecutiva.
11.9 Qualora l’Assemblea Regionale ritenga di non istituire la Giunta Esecutiva, le competenze e le funzioni ad essa attribuite dal presente articolo sono svolte dal Consiglio Regionale.
Art. 12 – PRESIDENTE REGIONALE
12.1 Il Presidente Regionale è il legale rappresentante dell’UNPLI Abruzzo ed ha il mandato di perseguire gli scopi e la difesa degli interessi delle Pro Loco associate, nel rispetto del presente Statuto e delle norme statutarie e regolamentarie dell’UNPLI. A tal fine si rende interprete della loro funzione e dei loro obiettivi presso le parti politiche, sociali e istituzionali.
12.2 Il Presidente viene eletto dall’Assemblea con la maggioranza semplice dei voti.
12.3 Il Presidente ha i seguenti compiti:
a) assume le iniziative necessarie alla gestione delle attività dell’UNPLI Abruzzo secondo le linee e gli obiettivi stabiliti dall’Assemblea Regionale, dando attuazione concreta ai programmi ed alle deliberazioni adottate dal Consiglio Regionale e dalla Giunta Esecutiva, quando istituita, tramite il Segretario Regionale e i servizi da questo dipendente;
b) in caso di necessità ed urgenza, adotta con efficacia immediata le delibere di competenza dell’Organo amministrativo, sottoponendole a ratifica nella prima riunione convocata;
c) promuove le attività e le delibere degli Organi centrali, e coordina le attività delle Articolazioni periferiche e degli Organismi ausiliari;
d) convoca e presiede il Consiglio Regionale e la Giunta esecutiva, se istituita, determinando l’ordine del giorno delle riunioni;
e) ha facoltà di assistere, in proprio o per delega, alle riunioni delle Articolazioni periferiche e delle Pro Loco associate;
f) propone alla Giunta Regionale, se istituita, o al Consiglio Regionale nelle ipotesi di cui all’articolo 11.9 del presente Statuto, la costituzione di Dipartimenti e Gruppi di lavoro ai sensi del successivo art. 17 del presente Statuto;
g) è responsabile della gestione economica e finanziaria dell’UNPLI Abruzzo;
h) quale rappresentante legale dell’UNPLI Abruzzo di fronte a terzi e in giudizio, ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, sentito l’Organo amministrativo competente;
i) può conferire deleghe per lo svolgimento di singoli atti al Vicepresidente o ad altro componente dell’Organo amministrativo;
j) può invitare alle riunioni del Consiglio Regionale e della Giunta Esecutiva, se istituita, come esperti e senza diritto di voto, persone estranee a tale Organo;
k) convoca, su deliberazione del Consiglio Regionale, l’Assemblea Regionale, sia Ordinaria che Straordinaria, salvo i casi particolari espressamente previsti dal presente Statuto;
l) nomina i Commissari di cui all’art. 18 del presente Statuto.
12.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo è sostituito dal Vicepresidente, che ne assume tutti i poteri fino a un massimo di sei mesi consecutivi.
12.5 In caso di dimissioni, di assenza o di impedimento definitivo ovvero di impedimento di durata superiore a sei mesi consecutivi, il Presidente Regionale, insieme alla Giunta Esecutiva, se istituita e al Segretario Regionale, è dichiarato decaduto dal Consiglio Regionale ed il Vicepresidente convoca entro 30 (trenta) giorni l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.
12.6 Il Consiglio Regionale, con almeno il voto dei due terzi dei suoi componenti e nei casi di gravi inadempienze ai doveri istituzionali o di mancata approvazione del Bilancio di esercizio, indice senza ritardo, se necessario in auto-convocazione, l’Assemblea per trattare la sfiducia e la decadenza del Presidente Regionale.
12.7 L’Assemblea straordinaria così indetta potrà confermare la fiducia al Presidente o procedere alla elezione del nuovo Presidente Regionale sino alla conclusione del mandato corrente.
Art. 13 – ORGANO DI CONTROLLO
13.1 L’Organo di controllo (monocratico), qualora nominato, è formato da un solo componente, eletto dall’Assemblea.
13.2 Il componente dell’Organo di controllo deve essere scelto tra i Revisori legali iscritti nell’apposito registro.
13.3 Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’Organo di Controllo, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o di una Società di revisione iscritti nell’apposito Registro.
13.4 L’Organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
13.5 Del proprio operato l’Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito Libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’UNPLI Abruzzo.
13.6 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell’Organo di controllo decade dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
13.7 Il componente dell’Organo di controllo, a cui si applica l’art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Egli non può ricoprire altre cariche all’interno dell’UNPLI Abruzzo.
Art. 14 – COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI
14.1 Il Collegio Regionale dei Probiviri si compone di tre componenti eletti dall’Assemblea Regionale fra candidati aventi adeguati requisiti professionali e/o di esperienza.
14.2 Nella seduta di insediamento, indetta dal Probiviro più votato, il Collegio elegge nel suo interno il proprio Presidente fra gli effettivi.
14.3 Il Collegio Regionale dei Probiviri ha i seguenti compiti:
a) regola conflitti di competenza, di rappresentanza ed ogni altra controversia insorta tra gli Organi centrali dell’UNPLI Abruzzo e tra questi e le Articolazioni periferiche;
b) interviene, altresì, nei conflitti tra gli Organi centrali dell’UNPLI Abruzzo e coloro che rivestono cariche sociali negli stessi e nelle Articolazioni periferiche;
c) decide su ogni impugnativa riguardante il rispetto del presente Statuto da parte degli Organi centrali e periferici dell’UNPLI Abruzzo, tranne le ipotesi di competenza esclusiva del Collegio Nazionale dei Probiviri;
d) interviene, su richiesta dell’Organo amministrativo competente, per dirimere particolari controversie nell’ambito delle articolazioni periferiche relativamente alla disciplina associativa;
e) decide in via definitiva sui ricorsi contro le sanzioni comminate dal Consiglio Regionale nei confronti delle Articolazioni periferiche di cui all’art. 10.1 lett. k).
14.4 Il Presidente del Collegio Regionale dei Probiviri è invitato, senza diritto di voto, alle
riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Regionale.
14.5 Con apposito Regolamento di cui al successivo art. 25 viene determinata la procedura per la presentazione e dei ricorsi al Collegio, e il termine massimo per la loro trattazione.
14.6 Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno due componenti effettivi.
14.7 I singoli componenti il Collegio si asterranno dal partecipare ad alcuna fase di valutazione e giudizio che riguardi persone fisiche o giuridiche in potenziale conflitto di interessi.
14.8 Qualora sia necessario surrogare un componente a causa di impedimento definitivo, il Collegio si integra alla sua prima riunione con il primo dei non eletti e, in caso di parità, con il più anziano di età.
Art. 15 – SEGRETARIO REGIONALE
15.1 Il Segretario Regionale è nominato e revocato dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente Regionale anche tra i non Consiglieri;
15.2 Il Segretario Regionale esplica la sua attività per realizzare gli obiettivi e i programmi degli Organi deliberanti centrali, operando in stretta collaborazione con il Presidente Regionale.
15.3 Sono compiti specifici del Segretario Regionale:
a) svolgere il servizio di Segreteria dell’UNPLI Abruzzo, assistendo alle sedute dell’Assemblea Regionale, del Consiglio Regionale e della Giunta Esecutiva, se istituita, curando la compilazione dei relativi verbali, la loro ordinata conservazione e la messa a disposizione degli aventi diritto nel tempo più breve possibile;
b) coordinare gli altri uffici eventualmente istituiti dall’UNPLI Abruzzo;
c) curare i rapporti con la Segreteria Nazionale dell’UNPLI;
d) redigere il Bilancio di esercizio dell’anno precedente, nonché il Bilancio sociale nei casi previsti dal presente Statuto, da sottoporre tramite il Presidente Regionale all’esame e alla successiva approvazione degli organi sociali competenti;
e) predisporre, in conformità alle direttive del Presidente, la documentazione di programmazione economica per l’esercizio successivo, per la conseguente presentazione all’Organo competente ad approvarlo;
f) depositare presso la sede dell’UNPLI Abruzzo, a disposizione degli associati, durante i 15 (quindici) giorni precedenti la riunione dell’Organo convocato per approvarlo, ciascun Bilancio con i relativi allegati;
g) inoltrare all’UNPLI Nazionale, subito dopo l’approvazione, i documenti di cui all’art. 7.1, del presente Statuto;
h) attuare gli adempimenti relativi al deposito e alle pubblicazioni dei bilanci, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
Titolo V – ORGANISMI AUSILIARI
Art. 16 – COMMISSIONI
16.1 Le Commissioni sono istituite a tempo determinato dal Consiglio Regionale che ne determina il numero, la composizione e la durata.
16.2 Le Commissioni hanno funzioni consultive e di studio. Delle Commissioni possono far parte, anche in qualità di esperti, sia Soci delle singole Pro Loco associate che persone esterne all’UNPLI Abruzzo. Il Responsabile di una Commissione deve essere un Consigliere Regionale.
Art. 17 – DIPARTIMENTI
17.1 I Dipartimenti sono istituiti dalla Giunta Esecutiva Regionale, se costituita, o in mancanza dal Consiglio Regionale, che ne determina il numero e i nominativi dei componenti.
17.2 I Dipartimenti hanno funzioni consultive ed operative entro i limiti e sui temi definiti nel programma approvato dal Consiglio Regionale.
17.3 Il Responsabile di un Dipartimento deve essere, di norma, uno dei componenti della Giunta Esecutiva, se istituita, escluso il Presidente Regionale, che ha il compito di coordinarne l’attività.
17.4 La Giunta Esecutiva, se costituita, può istituire Gruppi di lavoro temporanei o permanenti su specifici argomenti di attività. In mancanza della Giunta, i Gruppi di lavoro possono essere istituiti dal Consiglio regionale.
Art. 18 – COMMISSARI
18.1 Nelle ipotesi previste dal presente Statuto, il Consiglio Regionale può deliberare il commissariamento delle articolazioni periferiche.
18.2 Il Presidente Regionale dispone tutti gli accertamenti necessari e acquisisce la documentazione ritenuta opportuna e la trasmette al Consiglio Regionale, il quale può disporre il rigetto o il commissariamento della struttura periferica o, qualora necessario, disporre ulteriori supplementi di indagine.
18.3 Avverso la deliberazione di commissariamento, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, è proponibile ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri, il quale decide in maniera definitiva, nei termini previsti dal Regolamento.
18.4 Il Commissario è nominato dal Presidente Regionale e scelto preferibilmente tra i Consiglieri Regionali, nei casi previsti dal presente Statuto. In ogni caso non può essere nominato chi è in conflitto di interesse con la struttura commissariata.
18.5 Il Commissario nominato assume tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell’attività associativa della struttura periferica, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti, assumendo i poteri degli organismi che ha sostituito.
18.6 Il Commissariamento, di norma, non può essere superiore a sei mesi, salvo proroga motivata da parte del Consiglio Regionale.
18.7 Il Consiglio Regionale può richiedere di effettuare nei confronti delle strutture periferiche, ispezioni, verifiche, accertamenti e ogni altra misura ritenuta utile al migliore funzionamento delle stesse, incaricando uno o più dei suoi membri di tali istruttorie. In caso di mancato accoglimento della richiesta da parte della struttura il Consiglio Regionale può adottare i provvedimenti disciplinari di cui all’articolo 7.2 del presente Statuto.
Art. 19 – QUALIFICHE ONORARIE
19.1 Agli ex Presidenti Regionali, come eccezionalmente ad altri componenti dell’UNPLI che hanno rivestito cariche nazionali o regionali, per particolari meriti acquisiti in attività a favore delle Pro Loco, l’Assemblea Regionale, su proposta del Consiglio Regionale, può conferire l’alto riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario dell’UNPLI Abruzzo.
19.2 Tale riconoscimento viene attribuito per votazione, con una maggioranza dei due terzi dei voti validi espressi, oppure, in caso di conclamata unanimità, per acclamazione.
19.3 Il Presidente Onorario e i Consiglieri Onorari devono essere invitati ad assistere, senza diritto di voto, alle riunioni dell’Assemblea Regionale e del Consiglio Regionale.
19.4 Il riconoscimento è a vita.
19.5 Il riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario dell’UNPLI Abruzzo deve essere accettato dall’interessato formalmente per iscritto.
19.6 Il riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario dell’UNPLI Abruzzo comporta la ineleggibilità a qualsiasi carica elettiva dell’UNPLI a livello nazionale e regionale.
19.7 Al Presidente Onorario o al Consigliere Onorario dell’UNPLI Abruzzo il Consiglio Regionale può affidare incarichi di rappresentanza per particolari e specifiche mansioni.
Titolo VI – NORME GENERALI
Art. 20 – PATRIMONIO SOCIALE
20.1 Le risorse economiche, con le quali l’UNPLI Abruzzo provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, sono:
a) quote associative, nonché contributi delle Pro Loco associate e dei soci di queste;
b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
d) contributi dello Stato, delle regioni, delle province, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi di cessioni di beni e di servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative;
g) erogazioni liberali dei soci e di terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali, occasionali o permanenti, finalizzate al proprio funzionamento, comprese le feste, le raccolte di fondi e le manifestazioni di sorte;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
20.2 Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
20.3 Il Bilancio di esercizio, costituito dalla situazione patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi e nelle forme previsti dalla legislazione vigente, deve essere approvato, salvo diversa disposizione di legge, entro il 31 maggio, secondo uno schema conforme approvato dal Consiglio Nazionale dell’UNPLI; potrà inoltre essere redatto il Bilancio Sociale ed ogni altro atto e documento ritenuto utile e funzionale, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
20.4 Tutti i beni o le attività di proprietà dell’UNPLI Abruzzo devono risultare da un libro inventario aggiornato all’inizio dell’anno e tenuto dalla Segreteria Regionale, debitamente vistato dall’Organo di controllo e/o Revisione legale dei conti, da conservare, unitamente alla relativa documentazione contabile, con gli altri documenti sociali.
20.5 L’UNPLI Abruzzo si avvale, per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai soci delle proprie associate. Il Consiglio Regionale delibera preventivamente sui limiti massimi e le condizioni per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai volontari, secondo quanto previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
20.6 L’UNPLI Abruzzo con delibera della Giunta esecutiva può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.
Art. 21 – MODIFICHE STATUTARIE
21.1 L’UNPLI Abruzzo adotta lo Statuto tipo e le eventuali modifiche, approvato dal Consiglio Nazionale, salvo diversa disposizione di legge regionale.
21.2 Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all’Assemblea Regionale con apposita delibera del Consiglio Regionale, per iniziativa dello stesso o su richiesta di un quarto delle Pro Loco regolarmente associate – acquisito il parere favorevole del Consiglio Nazionale dell’UNPLI o su richiesta del Presidente Nazionale dell’UNPLI per adeguamento allo Statuto Nazionale.
21.3 L’Assemblea per le modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da fissare almeno 1 (un) ora dopo, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei voti validi.
21.4 Qualora lo Statuto o le modifiche statutarie non sia ratificato in quanto non compatibile con lo Statuto Nazionale o con le disposizioni di leggi vigenti, il Consiglio Nazionale può deliberare il Commissariamento del Comitato Regionale, al fine di attivare le procedure per l’adeguamento dello Statuto non conforme da parte dell’Assemblea.
21.5 In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, le modifiche statutarie necessarie ed indispensabili per adeguarsi ad eventuali nuove norme di legge vincolanti per l’Associazione possono essere adottate con delibera del Consiglio Regionale presa all’unanimità.
21.6 Le modifiche al presente Statuto, salvo contraria disposizione di legge, non richiedono necessariamente la forma dell’atto pubblico.
Art. 22 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
22.1 Lo scioglimento dell’UNPLI Abruzzo deve essere proposto all’Assemblea Regionale dal Consiglio Regionale con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei componenti.
22.2 Per le deliberazioni di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di 3/4 (tre quarti) degli associati.
22.3 La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori con i relativi poteri.
22.4 Fino alla operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, il patrimonio sociale residuo deve essere devoluto, risolta ogni pendenza accertata, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, escludendo, pertanto, qualsiasi riparto fra i soci.
22.5 A decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro Organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.
Art. 23 – REQUISITI DI ELEGGIBILITÁ E DECADENZA
23.1 Ogni Pro Loco può candidare un suo socio ad una carica elettiva regionale secondo quanto specificato nel Regolamento di cui al successivo art. 25 a condizione che:
a) sia una persona fisica;
b) sia nel pieno e libero godimento dei diritti civili e politici;
c) non si trovi in stato di conflitto di interessi, concreto ed attuale, con l’UNPLI;
d) sia regolarmente iscritto ad una Pro Loco avente diritto di voto a norma del presente Statuto
e) non si trovi nelle condizioni di cui all’art. 2382 del Codice civile.
23.2 Ogni Pro Loco avente diritto di voto a norma del presente Statuto può presentare una sola candidatura ad una carica regionale.
23.3 La perdita dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 23.1) è causa di decadenza dalla carica.
23.4 L’Assemblea Regionale, con apposito regolamento, può prevedere ulteriori casi di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o divieto di cumulo di cariche.
Art. 24 – DISPOSIZIONI GENERALI
24.1 Salvo quanto disposto diversamente dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, le riunioni collegiali sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti in seconda convocazione e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza semplice: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
24.2 Le votazioni sulle delibere e sulle mozioni avvengono su indicazione del Presidente:
a) per alzata di mano o per sistemi equivalenti;
b) per appello nominale, quando ne faccia richiesta almeno un 1/5 dei votanti.
24.3 Tutte le votazioni riferite a persone vanno effettuate esclusivamente a scrutinio segreto, salvo che in presenza di un unico candidato non si decida altra modalità di votazione.
24.4 Alla votazione ed alla elezione a qualsiasi carica dell’UNPLI Abruzzo possono concorrere solo le Pro Loco associate, che risultino in regola col versamento della quota associativa sia dell’anno precedente che dell’anno in corso, entro il termine previsto con apposito regolamento e comunque prima della data di svolgimento delle suddette operazioni.
24.5 Per l’elezione di organi collegiali le preferenze da esprimere non possono superare la metà dei posti da ricoprire, con arrotondamento all’unità superiore.
24.6 Entro la fine del mese di Marzo di ogni anno chiunque ricopre una carica sociale regionale è tenuto ad inviare alla Segreteria Regionale una attestazione da cui risulti il permanere dei requisiti di eleggibilità.
24.7 Le Pro Loco, i loro associati e le articolazioni periferiche sono tenute all’osservanza degli atti deliberativi dell’UNPLI.
Art. 25 – REGOLAMENTI
25.1 I Regolamenti dell’UNPLI Abruzzo sono approvati dal Consiglio Regionale e contengono le norme relative al funzionamento degli Organi centrali, nonché altre norme relative al buon andamento dell’attività dell’UNPLI Abruzzo.
25.2 Le modifiche ai Regolamenti sono deliberate dal Consiglio Regionale, su richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
25.3 Sono riservati alla competenza dell’Assemblea:
a) il Regolamento di funzionamento dell’Assemblea;
b) il Regolamento elettorale richiamato dall’art. 9.1 del presente Statuto;
c) il Regolamento che determina le caratteristiche funzionali e organizzative delle articolazioni periferiche istituite dall’UNPLI Abruzzo;
d) il Regolamento dei casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza aggiuntivi, rispetto a quelli contemplati dall’art. 23 del presente Statuto.
Art. 26 – DISPOSIZIONI FINALI
26.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto dell’UNIONE NAZIONALE PRO LOCO D’ITALIA, alle leggi vigenti in materia di associazioni di promozione sociale e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.
Art. 27 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
27.1 Salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
27.2 Gli Organi Regionali in carica al momento della approvazione dello Statuto concludono regolarmente il loro mandato fino alla scadenza naturale.
27.3 Il Consiglio Regionale dei Revisori dei Conti svolge le funzioni e i compiti dell’Organo di Controllo fino alla sua elezione.
27.4 Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, ivi compreso il rapporto numerico fra i soci di cui all’articolo 3.1, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Registro medesimo.